Su tutti gli scudati la manovra “Salva Italia” che oggi dovrebbe essere approvata dal Parlamento prevede nuove tasse sotto forma di imposte di bollo annuali. Pena la perdita dell’anonimato. Anche se difficilmente coloro che hanno aderito al primo scudo (2001/2002) potrebbero subire sanzioni in virtù della decorrenza dei termini di prescrizione per l’accertamento.
Con questo prelievo sui capitali scudati lo Stato, secondo Roberto Lenzi – avvocato specializzato in diritto finanziario e pianificazione patrimoniale dello studio LenzieAssociati – si “viola un principio cardine: pacta sunt servanda, i patti devono essere osservati, specie quando sono stipulati tra cittadino e Stato. La certezza del diritto, in uno Stato moderno, si fonda su questo principio. Ogni legge che cancelli o modifichi una legge esistente non può non prevedere una clausola di salvaguardia per chi ha beneficiato del diritto messo in discussione. Comunque, al di là dell’ammontare del prelievo, si apre un precedente assai negativo che mina la credibilità stessa dello Stato di diritto e che potrebbe essere messa in discussione o non presa nel dovuto rispetto dai cittadini di fronte a futuri nuovi provvedimenti”.
LA MANOVRA SUGLI “SCUDATI” IN PILLOLEEcco in sintesi il “conto” da pagare:
L’1% nel 2012 delle attività ancora segretate al 6 12 2011 (da pagare il 16 febbraio 2012)L’ 1,35% nel 2013 delle attività ancora segretate al 31 12 2012 (da pagare il 16 febbraio 2013)e poi lo 0,4% ogni anno a partire dal 2014 (quindi da pagare il 16 febbraio 2014 e successivi) calcolato sulle attività ancora segretate alla fine di ogni anno precedente se il contribuente vorrà mantenere “segretato” il conto.
Quindi tutte le aliquote si calcolano sul valore delle “attività ancora segretate” al 31 dicembre dell’anno precedente (tranne che per il 2011 dove fa riferimento la data del 6 dicembre 2011).
E’ prevista inoltre un’ulteriore imposta di bollo speciale dell’1% solo per il 2012 per gli eventuali soldi prelevati/bonificati prima del 6 dicembre 2011 dalla posizione originaria “scudata”.
Oltre che per i capitali scudati questa manovra tocca anche chi ha esportato con tutti i crismi i propri capitali (ovvero con dichiarazione sul modello RW). Sarà, infatti, tassato (dello 0,1% annuo per il 2011-2012 e dello 0,15% dal 2013) anche il valore delle attività finanziarie detenute all’estero (indipendentemente dal fatto che siano state o meno scudate) da persone fisiche residenti in Italia. In pratica subiscono lo stesso trattamento dei patrimoni mobili detenuti in Italia come avevamo ipotizzato correttamente nell’articolo precedente dedicato all’analisi dell’apertura di un conto deposito o titoli all’estero.
CHI REGOLERA’ I RAPPORTI CON IL FISCO
Occorrerà comunque attendere la circolare attuativa dell’Agenzia delle Entrate, per l’applicazione operativa del provvedimento e rispondere ai tanti quesiti che ancora aleggiano.
ANCORA DUBBI SULLA SOSTENIBILITA’ MA IL GOVERNO VA AVANTI
Il versamento dell’imposta consentirà ai contribuenti di non essere segnalati all’Agenzia delle Entrate dagli intermediari e dunque di mantenere l’anonimato che gli scudi fiscali garantivano sulle somme emerse.
Grazie a questo “ombrello” l’intermediario dovrà rispondere negativamente alle eventuali interrogazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza (ai fini degli accertamenti tributari) nel corso di indagini bancarie nei confronti dell’interessato su capitali oggetto di “scudo” (si veda se si vuole approfondire questo argomento l’articolo pubblicato su questa rivista specializzata (CLICCARE poi sul link in rosso “Quando si perde la segretazione”) molto esauriente sull’argomento per chi desidera approfondirlo).
Resta, pero’, il grande interrogativo su come l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di rintracciare capitali ai cui titolari è stato e continuerà ad essere garantito l’anonimato. Resterà da vedere anche se e quanti di questi contribuenti decideranno di rinunciare all’anonimato per fare ricorso contro una decisione che contraddice il “patto con condono” fatto all’epoca del governo Berlusconi. Il pacchetto sui capitali scudati potrebbe infatti essere impugnato sia sotto il profilo della legittimità costituzionale sia sotto quello del rispetto dei principi UE in materia di rapporti Stato-cittadino secondo diversi esperti tributaristi e persino per i tecnici della Camera per quanto in corso d’opera questo provvedimento è stato più volte cambiato per arrivare alla formulazione dell’imposta di bollo sui capitali scudati mentre qualche perplessità suscita la richiesta di richiedere un’imposta (del 1%) per le attività già prelevate in questi anni dai conti “scudati”.
Oppure c’è chi decide di rinunciare all’anonimato perché, preoccupato delle tenuta del sistema paese, decide di aprire questa volta legalmente e alla luce del sole un conto in Svizzera o in un altro “paradiso” per scappare dal “rischio Italia”, riportando gli stessi soldi che prima aveva portato dall’estero verso l’Italia ora di nuovo oltralpe.
CONTI “SCUDATI”, MANEGGIARE CON CURA
PERDERE L’ANONIMATO
Se usando una fiduciaria si può mantenere una maggiore privacy sui propri beni nei confronti di parenti e concittadini lo scudo, sul fronte Agenzia delle Entrate offre una protezione comunque parziale. “Con l’anagrafica dei conti il Fisco sa esattamente il numero di conti e la consistenza delle fortune di un individuo – chiarisce l’avvocato Lenzi – Non sa però dei conti che vede quali sono scudati e quali no. Fino al 31 12 2011 l’accesso all’anagrafe dei conti era consentito solo se il contribuente era soggetto ad accertamento. Ma questo è ormai il passato”.
Basterebbe andare a vedere le aperture dei conti tra il settembre 2009 ed i mesi successivi: un grosso flusso di trasmissioni dati da parte degli intermediari nel periodo potrebbe presumere per larga parte una connessione con conti scudati, ad esempio
Dallo “scudo” allo “scudiscio” fiscale?
Gli intermediari finanziari presso cui si è scudato dovranno, infatti, trattenere l’imposta dalle attività regolarizzate o rimpatriate, ovvero ricevere provvista dallo stesso contribuente. Ma sussiste anche (per come è stata scritta la normativa salvo ulteriori modifiche) l’obbligo di segnalazione all’Agenzia delle Entrate, dei nominativi dei contribuenti verso cui non è stata applicata e versata l’imposta, a causa dell’intervenuta cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate o regolarizzate o comunque, per non aver ricevuto la provvista.
“Inoltre nei confronti di questi contribuenti, si prevede che l’imposta di bollo sia riscossa mediante iscrizione a ruolo e la sanzione applicata in caso di omesso versamento è pari all’importo non versato” è stato scritto nel provvedimento di legge.
Giocare a nascondino col Fisco insomma può costare non solo un accertamento ma il pagamento del doppio dell’imposta. Con le buone o con le cattive insomma il Fisco vuole riscuotere e minaccia.