Lettera O
GLOSSARIO
Si tratta di una obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirla, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, a un prezzo prestabilito. La decisione di convertire o meno l’obbligazione in azione è rimessa all´investitore.
Sono titoli di debito (per il soggetto che li emette) e di credito (per il soggetto che li acquista) che rappresentano una parte di debito acceso da una società o da un ente pubblico per finanziarsi. Garantiscono all’acquirente il rimborso del capitale (al termine del periodo prestabilito) più un interesse (la remunerazione che spetta a chi acquista obbligazioni in cambio della somma investita).
Dal 1° gennaio 2009 l’albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla Consob, bensì dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF). Il nuovo Organismo dei Consulenti Finanziari (OCF) è attivo dal 1° dicembre 2018 e vigila sull’attività di tutti i consulenti finanziari. Questi sono stati divisi in tre diverse sezioni dell’Albo:
1. consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (denominazione che sostituisce quella di promotore finanziario),
2. consulenti finanziari autonomi
3. società di consulenza finanziaria (SCF).
I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria corrispondono a nuove categorie professionali, introdotte nel nostro ordinamento nel 2007 ma finora prive delle norme per una reale operatività. Questi soggetti vengono pagati a parcella solo dai clienti come qualsiasi altro professionista indipendente, sulla base di un regolare mandato professionale (vengono infatti definiti in inglese “fee only” cioe retribuiti solo con parcella). I consulenti abilitati all’offerta fuori sede (un tempo si chiamavano “promotori finanziari”) sono invece remunerati con retrocessioni sui prodotti venduti ai clienti.
OICR è l’acronimo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio e ai sensi del primo articolo del Testo Unico della Finanza, TUF, si tratta di organismi di investimento in strumenti finanziari o altre attività in denaro. Questo denaro è raccolto tra il pubblico dei risparmiatori. Gli OICR possono essere fondi comuni di investimento costituiti e gestiti da Sgr, ETF, Società di gestione del risparmio, oppure Sicav, Società di Investimento a Capitale Variabile.
Per Offerta Pubblica di Acquisto (di seguito OPA) si intende ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in denaro di prodotti finanziari. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, a titolo di corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio.
Il soggetto che lancia un’offerta pubblica di acquisto o di scambio deve effettuare preventivamente un’apposita comunicazione alla Consob (l’Autorità indipendente che vigila sui mercati italiani) allegando un documento, destinato alla successiva pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico di formarsi un giudizio sull’OPA stessa.
Arco di tempo nel quale si dovrebbe valutare la bontà di un investimento e quindi il periodo di tempo in cui dovrebbe essere tenuto in portafoglio. Di norma, un orizzonte temporale breve è sotto i 3 anni, medio è tra i 3 e i 6 anni, lungo è fra i 6 e i 10 anni, lunghissimo è oltre i 10 anni.