La posizione dei commercialisti sulla consulenza finanziaria indipendente è chiara: i modelli basati su incentivi e commissioni legate ai prodotti generano conflitti di interesse che possono incidere sulla qualità dei consigli forniti ai risparmiatori. La sovrapposizione tra consulenza e collocamento comporta una remunerazione integrata e implicita, nella quale le raccomandazioni sono influenzate da incentivi monetari e non monetari.
La consulenza in materia di investimenti su base indipendente è quella prestata “in assenza di conflitti di interesse, di vincoli contrattuali o legami con emittenti o distributori“ e nella quale il consulente è remunerato esclusivamente dai clienti al quale è reso il servizio. A tal fine, per i consulenti finanziari autonomi e per le società di consulenza finanziaria è previsto il divieto di percepire commissioni o incentivi di ogni natura, essendo vietata “la percezione di qualsiasi beneficio da parte di soggetti diversi dal cliente”, da cui deriva l’accezione di consulenza “fee only”, ossia esclusivamente a parcella.»
Alla luce di questa impostazione normativa, il modello di consulenza a parcella non è presentato come una scelta ideologica, ma come una conseguenza diretta dell’esigenza di eliminare i conflitti di interesse strutturali legati alla distribuzione dei prodotti finanziari. In questo senso, la consulenza indipendente per i commercialisti si configura come il modello maggiormente coerente con l’obiettivo di operare nell’interesse del risparmiatore.
La posizione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
È quanto emerge dal documento del 18 giugno 2020 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti intitolato “Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti”, un testo che ha acceso un ampio dibattito nel settore perché affronta senza ambiguità un tema spesso eluso dall’industria finanziaria: la relazione tra sistemi di remunerazione e correttezza della consulenza.
Nel documento, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti descrive in modo critico il modello prevalente della consulenza bancaria e assicurativa, riconducendolo a una consulenza che risulta strumentale al collocamento e alla negoziazione di strumenti finanziari presenti nel catalogo dell’intermediario di riferimento. Un modello che si fonda su meccanismi di incentivazione collegati ai prodotti venduti.
Consulenza finanziaria e conflitti di interesse
Secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, la remunerazione del consulente-distributore basata su commissioni e incentivi, monetari e non monetari, può incidere negativamente sulla correttezza e sulla qualità dei consigli formulati.
Questo vale sia nel caso di operatori che collocano esclusivamente prodotti propri, limitando la consulenza a una gamma ristretta di strumenti finanziari, sia nel caso di chi offre prodotti di terzi ma tende a privilegiare quelli con livelli commissionali più elevati o con maggiori retrocessioni.
Consulenti finanziari autonomi e SCF: il modello fee only
Il giudizio cambia radicalmente quando si passa a esaminare l’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria (SCF). Si tratta di professionisti e strutture remunerati esclusivamente a parcella, senza incentivi legati ai prodotti consigliati, e proprio per questo in grado di operare in assenza di conflitti di interesse.
Il quadro normativo: MiFID II, ESMA e regolamento Consob
Il documento richiama esplicitamente il quadro normativo europeo e nazionale – da MiFID II alle indicazioni dell’ESMA, fino al TUF e al Regolamento Consob – che vieta a consulenti autonomi e SCF di percepire commissioni, retrocessioni o benefici di qualsiasi natura da parte di intermediari ed emittenti.
Una scelta regolamentare che mira a tutelare il risparmiatore e a rafforzare la trasparenza del servizio di consulenza.
La valutazione degli strumenti finanziari in consulenza indipendente
La consulenza finanziaria indipendente, secondo la Fondazione, richiede la valutazione di una gamma ampia e sufficientemente diversificata di strumenti finanziari, per tipologia, emittenti e fornitori.
La selezione deve essere rappresentativa del mercato e basata su un’analisi completa che tenga conto di rischi, costi, complessità e caratteristiche del cliente, così da garantire che gli obiettivi di investimento siano soddisfatti in modo coerente e obiettivo.
Consulente finanziario autonomo e consulente abilitato all’offerta fuori sede: le differenze
Il consulente finanziario autonomo opera in condizioni di piena indipendenza da banche e intermediari finanziari, senza vincoli contrattuali o legami che possano comprometterne l’autonomia di giudizio, ed è remunerato esclusivamente dal cliente per il servizio prestato.
Una situazione profondamente diversa da quella del consulente abilitato all’offerta fuori sede, che svolge la propria attività come dipendente, agente o mandatario di un unico intermediario – banca, SIM o SGR – di cui promuove in esclusiva prodotti e servizi.
In questo caso, l’attività professionale è inevitabilmente condizionata dagli interessi dell’intermediario mandante e dalle relative politiche commerciali.
Perché l’indipendenza è centrale per il risparmiatore
Ne deriva che, mentre il rapporto tra consulente finanziario autonomo e cliente è per sua natura privo di conflitti di interesse, quello tra investitore e consulente legato a un intermediario non può avere come unico obiettivo l’interesse del risparmiatore.
Non per una questione di malafede individuale, ma per la struttura stessa del modello di business.
Se anche i commercialisti devono scegliere un’anima per la consulenza finanziaria, la direzione indicata dalla Fondazione è chiara: quella dell’indipendenza.
Dopo le inchieste giornalistiche che negli anni hanno portato all’attenzione del grande pubblico i limiti e i conflitti della consulenza tradizionale, la posizione dei commercialisti rappresenta un’ulteriore conferma autorevole. Una distinzione netta tra chi colloca prodotti e chi fa consulenza nell’esclusivo interesse del cliente. Quella vera.