Consulente finanziario di una banca nasconde perdite ai clienti

Un’altra consulente finanziaria abilitata all'offerta fuori sede inganna per anni i propri clienti sulle perdite subite. Un caso su cui riflettere

“Mi spiace, ci tengo davvero a voi, ma non ho mai avuto il coraggio di dirvi che perdevate e non sono mai riuscita a farvi recuperare”. Così una consulente finanziaria abilitata all’offerta fuori sede ha lasciato scritto in un biglietto ai suoi clienti dopo 13 anni. Le scuse non sono bastate e i clienti hanno deciso di intraprendere una causa di risarcimento contro chi gli aveva ingannati.

 

Falsi rendiconti consulente abilitata all’offerta fuori sede

 

Fino a quando non è stata radiata dall’Albo dei Promotori Finanziari, ogni due mesi la consulente di Parma abilitata all’offerta fuori sede andava a casa dei clienti, una coppia di coniugi, portava i rendiconti e si faceva consegnare quelli che ricevevano dalla banca. Il motivo? Secondo la consulente abilitata all’offerta fuori sede la documentazione inviata dalla banca non era “di immediata comprensione, chiara e aggiornata”.

A differenza di quella che portava la consulente abilitata all’offerta fuori sede, che però, hanno scoperto amaramente i clienti dopo anni, era completamente falsa. I coniugi hanno impiegato anni per capire che il patrimonio che pensavano di avere presso la banca era, nel caso della moglie, di un terzo inferiore, mentre al marito era andata molto peggio: sul conto della banca vi erano solo poche migliaia di euro.

Il rapporto tra la consulente abilitata all’offerta fuori sede e i due coniugi inizia nel 1998 e va avanti per anni senza intoppi. Ogni due mesi la consulente va a casa dei clienti. Per dieci anni il comportamento della consulente è corretto. Poi con la crisi finanziaria seguita al fallimento di Lehman Brothers i coniugi subiscono perdite pesanti. Anzichè comunicarlo ai propri clienti, la consulente di Parma abilitata all’offerta fuori sede a partire dal 31 dicembre 2008 iniziare a “aggiustare” i rendiconti per occultare la perdita subita dai clienti sugli investimenti. Nel 2011 i due clienti apprendono che la loro consulente è stata radiata dall’Albo dei Consulenti.
Recatisi in banca, la moglie scopre che al posto di un patrimonio che credeva di 145.573,81 euro sul conto aveva 44.515,11 euro. Lui, al posto di 97.265,79 aveva appena 2.246,42 euro.

Falsi rendiconti e perdite su investimenti cliente ricorre all’Arbitro per le Controversie

 

Quando scoprono di aver subito una perdita dell’80% sui propri investimenti occultata con false rendicontazioni, i coniugi presentano una querela per truffa nei confronti della consulente abilitata all’offerta fuori sede. 
La Procura, pur riconoscendo che la documentazione bancaria contraffatta dalla consulente costituisce un reato, non procede nei confronti della consulente perché la querela era stata tardiva e mancava l’elemento dell’ingiusto profitto.

Così il cliente superstite (nel frattempo la moglie è venuta a mancare) ha cercato di rivalersi sulla banca facendo ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), un organismo costituito nel 2016 dalla Consob per la “risoluzione delle controversie tra investitori “retail” (ovvero privati) e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.” Un’alternativa quella del ricorso all’ACF rispetto a intentare presso il Tribunale una causa di risarcimento contro il promotore finanziario. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie il 2 agosto scorso con la decisione numero 1781 ha reso nota questa vicenda e il suo giudizio in merito al risarcimento richiesto dalla famiglia di investitori.

 

causa contro consulente abilitato offerta fuori sede

 

Chiamata in causa dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie la banca ha cercato di lavarsene le mani adducendo che non era responsabile per il comportamento della sua consulente abilitata all’offerta fuori sede, in quanto l’istituto mandava regolarmente a casa dei clienti la documentazione corretta. Inoltre – aggiungeva la banca – le perdite subite dai clienti non erano state cagionate né da investimenti inadatti al loro profilo di rischio e nemmeno da somme di cui si era appropriata la consulente abilitata all’offerta fuori sede. Rischi del mestiere insomma secondo la banca!

 

 

La querelle: chi ha causato il danno?

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha dato in massima parte ragione alla banca. I coniugi non hanno mai ottenuto la cifra che pensavano di avere in base ai finti rendiconti che la consulente abilitata all’offerta fuori sede portava loro a casa.

 

Banca risponde dei danni causati da consulenti abilitati all’offerta fuori sede

 

L’intermediario è stato condannato a rifondere al coniuge superstite (il marito) solo la somma di 17.451,61 euro più altri 2.338,52 euro di rivalutazione monetaria. Risulta, leggendo il ricorso, che l’Arbitro ha calcolato il danno considerando le sole perdite ulteriori subite dai clienti dopo che laconsulente abilitato all’offerta fuori sede (dal 31 dicembre 2008) ha iniziato a truccare i rendiconti. La logica è: se i coniugi avessero saputo subito delle perdite subite, con ogni probabilità avrebbero interrotto gli investimenti ed evitato di perdere altri soldi.

Per il danno causato dalle false rendicontazioni la banca è stata quindi ritenuta responsabile in solido con la consulente dal momento che la consulente abilitata all’offerta fuori sede per il suo ruolo aveva accesso alla modulistica dell’intermediario e questo “ha permesso alla consulente di realizzare delle contraffazioni dei report, non percepibili come tali dal ricorrente e dalla moglie”. Inoltre tutto quello che aveva fatto la consulente rientrava nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui era investita. Una vicenda che consente di fare diverse riflessioni.

 

Rendiconti finanziari incomprensibili agevolano le falsificazioni

 

I coniugi vittime di questa truffa sono stati forse troppo fiduciosi nei confronti della loro consulente tanto da non aver mai aperto (o capito o confrontato) i rendiconti inviati dalla banca con quelli che lei gli portava. Si sarebbero anche accorti in questo caso che il loro profilo di rischio era stato alterato. La consulente abilitata all’offerta fuori sede ha probabilmente avuto buon gioco nel falsificare i rendiconti, grazie a una bugia tutto sommato credibile ovvero che i rendiconti (inviati per posta) che i coniugi ricevevano erano ormai datati. Che fossero anche di difficile comprensione non è difficile crederlo per chi abbia dimestichezza con la materia e ne abbia visto qualcuno di questi rendiconti sugli investimenti predisposti da molte banche e reti di vendita che in effetti non sembrano agevolare la facile comprensione.

 

Molte banche e reti di vendita non permettono di vedere online ai clienti in tempo reale la propria posizione e producono rendiconti di difficilissima comprensione fatti di decine e decine di pagine in cui le informazioni su quanto rende l’investimento non sono di facile lettura. Una mancanza di trasparenza che a pensar male sembra fatta proprio per rendere il consulente indispensabile per capire come sta andando il proprio investimento.

 

Con tutte le conseguenze che questo può avere, visto che il consulente abilitato all’offerta fuori sede (rispetto al consulente indipendente che non detiene strumenti finanziari della clientela) può in modo naturalmente doloso fare parecchie operazioni pericolose.

Tutte cose che un consulente indipendente non potrebbe mai fare mentre un consulente abilitato all’offerta fuori sede sì. Il 99% dei consulenti presenti nell’Albo è un consulente abilitato all’Offerta Fuori Sede ed è quindi abilitatato a ricevere e trasmettere ordini per conto dei clienti e a portargli a casa la rendicontazione degli investimenti effettuati.

 

sospesa consulente finanziaria abilitata offerta fuori sede Antonella Lambri Sanpaolo Invest

 

Naturalmente la maggior parte dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede non mettono le mani nei conti dei propri clienti, non falsificano le firme, non presentano false rendicontazioni, nè effettuano operazioni non autorizzate come è accusata di aver fatto la consulente numero 1 del Sanpaolo Invest  (già sospesa dall’Albo dei Consulenti Finanziari). Antonella Lambri, sospesa dall’Albo dei Consulenti Finanziari, nell’ordine è accusata di aver acquisito somme di pertinenza dei clienti, rilasciato alla clientela rendicontazioni false, falsificato le firme dei clienti e effettuato operazioni non autorizzate.

Non si può negare che i consulenti indipendenti (che rappresentano meno dell’1% degli iscritti all’Albo) non possono fare nulla di tutte queste attività e i clienti hanno una rendicontazione fatta da un soggetto distinto che non è certo così facilmente alterabile o confondibile anche perchè non può avere alcun legame “commissionale” o di “collocamento” con chi effettua la consulenza.

Qualche dubbio è lecito sull’efficacia e la tempestività dei controlli delle “case madri” ovvero banche e reti di vendita, sui loro consulenti abilitati all’offerta fuori sede, visto che in molti casi di risparmio tradito degli ultimi anni i comportamenti scorretti si sono scoperti dopo molto tempo e molte perdite di clienti truffati e conoscendo un po’ come va il mondo solo un numero limitato di casi viene alla luce.

Casa madre responsabile in solido con il consulente abilitato offerta fuori sede

 

In teoria ogni banca e rete di vendita (ovvero la casa madre per cui il consulente abilitato all’offerta fuori sede lavora) è responsabile in solido con il proprio consulente per i reati (come la truffa) di natura penale oltre che per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, di informazione e quando il consulente non agisce nell’interesse dei clienti. Peccato che poi regolarmente di fronte alle cause intestate dai clienti contro gli intermediari o ai ricorsi di fronte all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, e questo caso è un esempio, banche e reti di vendita cerchino spesso di “smarcarsi” dai propri consulenti cercando di opporre tutte le ragioni possibili per non rifondere il danno subito dai clienti.

 

il consulente e la sindrome del bugiardo dalla doppia vita

 

Una parola anche per i consulenti vittime dell’idea distorta che in questo mestiere (che ben conosco facendolo da molti anni come indipendente) si possano promettere guadagni o evitare ai propri clienti di subire perdite. Non si può. Nel bel libro di Stefano Elli “Gli stangati” (Il Sole 24 Ore) si parla della sindrome del bugiardo dalla “doppia vita” che colpisce una percentuale molto risicata di consulenti abilitati all’offerta fuori sede che improvvisamente si trovanopsicologicamente impreparati nel comunicare ai propri clienti perdite subite su investimenti”.

E lì inizia la doppia vita racconta Elli “Per evitare di affrontare e gestire una situazione prevedibilmente fonte di stress e presumibilmente di perdita dell’interlocutore, non trovano di meglio che “coprire” la perdita mettendo mano al portafoglio di altri clienti, nella quasi sempre illusoria speranza di riuscire in seguito a ripianare l’ammanco”. O in alcuni casi truccando le rendicontazioni, come ha fatto la consulente di Parma che come ha scritto nel bigliettino lasciato ai clienti non ha mai avuto il coraggio di dirgli che perdevano e non è mai riuscita a farli recuperare.

 

Sentenze contro consulenti finanziari

 

Perché questa sindrome della doppia vita colpisce più facilmente il consulente abilitato all’offerta fuori sede (prima chiamato promotore finanziario)? Semplice: il cliente del consulente indipendente riceve una rendicontazione da un soggetto completamente terzo (il cliente del consulente indipendente opera con la propria banca o intermediario)  c’è una netta separazione dei ruoli tra banca e consulente.

Il consulente indipendente è messo oggettivamente nella condizione di non poter nuocere al cliente nè può avere un conflitto d’interesse “strutturale” con il cliente e non a caso nei Paesi finanziariamente più evoluti questo è il modello di riferimento del settore.

Per il consulente abilitato all’offerta fuori sede (il modello dominante di consulenza in Italia) la situazione è più scivolosa: è dominus della consulenza e ha facile accesso alla rendicontazione. Tutto è in capo allo stesso soggetto. Più trasparenza e più facilità di lettura delle proprie posizioni renderebbero i clienti meno vittime di casi di risparmio tradito.

Certo ci sarebbe uno scotto da pagare per la banca, la rete di vendita e lo stesso consulente. Un legame meno forte con il proprio cliente. Con quali conseguenze? Un cliente più attento e consapevole dei risultati e’ un cliente magari meno fedele e anche più emotivo. La trasparenza e la finanza comportamentale non vanno a braccetto. Anzi remano in direzione ostinata e contraria. Compito di banche e reti di vendita risolvere, riflettere e infine trovare una soluzione per evitare una perdita di fiducia verso il sistema della consulenza finanziaria su qualsiasi base venga fatta. Se i consulenti abilitati all’offerta fuori sede piangono, gli indipendenti non ridano: siamo tutti sotto lo stesso tetto.

Salvatore Gaziano

Responsabile Strategie di Investimento di SoldiExpert SCF

Prenota un appuntamento

Roberta Rossi Gaziano

Responsabile Consulenza Personalizzata di SoldiExpert SCF

Prenota un appuntamento

Francesco Pilotti

Responsabile Ufficio Studi di SoldiExpert SCF

Prenota un appuntamento

Marco Cini

Esperto di pianificazione finanziaria e previdenziale

Prenota un appuntamento

Barbara Maria Giani

Resp. Area Obbligazionaria

Prenota un appuntamento

Gian Marco Casseri

Consulente Finanziario

Prenota un appuntamento