Successione coppie di fatto, meglio pensarci adesso

Che diritti hanno le coppie di fatto? Ma, soprattutto, cosa sono le coppie di fatto davanti alla legge? Leggi l’analisi di SoldiExpert SCF, ti aiuterà a capire l’importanza di organizzarsi prima che sia troppo tardi

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In caso di successione, le coppie di fatto possono avere maggiori complicazioni rispetto alle coppie sposate. Spesso si dimentica, infatti che l’istituzione del matrimonio non è un fatto personale o individuale, ma sociale. Qualunque antropologo può spiegare come, nel corso dei millenni, l’unione di due persone è sempre stato percepito dalla società come un evento in grado modificare i rapporti tra famiglie, clan e comunità. Soprattutto a livello di gestione e di trasmissione ereditaria dei beni. Un matrimonio ha quindi un impatto concreto su tutta la comunità e per questo segue “regole” sociali ben definite (seppure diverse per ogni cultura).

 

 

che diritti hanno le coppie di fatto?

 

In passato i diritti ereditari della coppia di fatto praticamente non esistevano. Le coppie di fatto venivano mal tollerate proprio per le crisi che rischiavano di generare nella comunità. Si pensi per esempio a potenziali scontri tra famiglie per eredità e beni in caso di separazione tra persone non sposate o in presenza di figli illegittimi. Questi ultimi, infatti, ancora oggi in molte società non hanno alcun diritto successorio.

Oppure si considerino le coppie omossessuali, che, non generando figli, nelle società antiche creavano nuclei familiari non in grado di evitare discordie in caso di divisione di un’eventuale eredità tra i parenti. Un’intolleranza nata nel tentativo di preservare la stabilità sociale che nei secoli si è però trasformata in intolleranza culturale.

Oggi però le cose sono molto cambiate. E in molti Paesi, tra cui l’Italia, si prende atto del fatto che la coppia di fatto (e quindi la “famiglia di fatto”) è una realtà molto diffusa e radicata. Si tratta di un processo recente, fatto di leggi e normative (nazionali, europee, sovranazionali) che avanzano un passo alla volta, aggiungendo ogni volta un diritto in più. Pur tra contrasti, retromarce e pareri contrari.

 

 

COPPIA DI FATTO E DIRITTI SUCCESSIONE

 

Bisogna però fare da subito una precisazione. L’espressione “coppia di fatto”, di uso comune, ha un significato vago. La normativa che riguarda la coppia di fatto e i diritti successione identifica  “convivenza di fatto” e “unioni civili tra persone dello stesso sesso”.

In Italia, infatti, fino al 2016 i diritti della coppia di fatto non erano riconosciuti. Quindi, per esempio, il convivente sopravvissuto non aveva alcun diritto ereditario sulla casa o su altri beni del compagno defunto. I beni quindi passavano ai “legittimari”, cioè gli eredi indicati dalla legge (a questo proposito si veda l’analisi di SoldiExpert SCF “Eredità, cosa fare per gestire al meglio la successione”).

 

 

Eredità della coppia di fatto: unione civile o convivenza?

 

Con la cosiddetta legge Cirinnà (n. 76 del 20 maggio 2016) promossa dal Governo Renzi, le coppie di fatto hanno ottenuto molte garanzie. La legge, composta da un unico articolo suddiviso e 69 commi, disciplina sia le unioni civili (commi 1-34), sia la convivenza di fatto (commi 35-69). L’eredità della coppia di fatto è quindi disciplinata in particolare da questa legge.
L’unione civile è l’atto con cui due persone dello stesso sesso dichiarano all’anagrafe di essere legati da un vincolo, di convivere e di assumersi oneri e onori paragonabili a quelli di un matrimonio. Tra cui obbligo di assistenza morale e materiale, coabitazione e contribuzione ai bisogni comuni. E in regime di comunione dei beni (se non si opta diversamente).

Il comma 36 della stessa legge stabilisce invece che “si intendono per ‘conviventi di fatto’ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Da notare come la normativa riferisca solo ai conviventi il “legame affettivo”.

 

 

Successione ed eredità tra conviventi di fatto

 

I conviventi dovrebbero pensare con largo anticipo al rapporto coppie di fatto-diritti di successione. I problemi possono sorgere, infatti, in caso di morte di uno dei due componenti della convivenza di fatto. Soprattutto se il defunto (che in termini legali viene definito come “de cuius”) rappresenta il lato economicamente più forte della coppia. Cioè colui a cui sono intestati i beni di maggior valore, come la casa in cui la coppia ha vissuto. O capitali investiti o depositati su un conto corrente.

Cosa succede infatti se il partner viene a mancare e chi rimane, dopo aver vissuto anni nell’abitazione di proprietà del “de cuius” e magari avendo contato solo sul suo reddito, si trova a dover contrastare le richieste dei parenti più stretti di sloggiare e “togliere le mani” dai conti correnti o dai capitali in banca? Esiste insomma un diritto di eredità tra conviventi? E in caso di successione, le coppie di fatto come si dovrebbero regolare? Il caso è complesso ma, come vedremo, c’è qualche luce in fondo al tunnel.

 

 

DIRITTI SUCCESSORI PER CONVIVENTE IN CASO DI MORTE

 

I conviventi hanno molti diritti, ma purtroppo la legge non prevede diritti successori per convivente in caso di morte. Relativamente alla successione, coppie di fatto che abbiano registrato presso l’anagrafe la loro convivenza stabile hanno almeno quattro importanti elementi da considerare.

Il primo, che il convivente superstite ha diritto di restare nella casa di comune residenza un minimo di due anni oppure per una durata equivalente al periodo di convivenza fino a un massimo di cinque anni. Il secondo, Il secondo, che il convivente superstite ha il diritto di subentrare nel contratto di affitto.

Il terzo, che il “de cuius” può comunque redigere un testamento e inserire il convivente nella cosiddetta “quota disponibile”. Che è un quarto del totale del patrimonio, poiché il resto deve essere suddiviso per legge tra i legittimari. L’eredità tra conviventi è quindi possibile, anche se solo parzialmente.

Un’altra modalità ancora più efficace di tutela patrimoniale della coppia di fatto, infine, è costituita dalla polizza assicurativa che come spieghiamo nelle consulenze una tantum sulla successione a chi è interessato sono una valida alternativa al testamento. Sia dal punto di fiscale sia di rispetto delle reali volontà del contraente a favore del proprio compagno o compagna.

 

 

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successione  Coppie di fatto, eredità e unioni civili

 

Per quanto riguarda l’eredità le unioni civili hanno una tutela sicuramente maggiore rispetto alla convivenza tra eterosessuali. Infatti, relativamente alle unioni civili, la legge Cirinnà equipara i partner ai coniugi. Dispone quindi, per esempio (comma 20), che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi (…), si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Con l’unica eccezione della normativa sulle adozioni.

Ciò significa che eredità e unioni civili sono del tutto compatibili e che il partner superstite rientra tra i legittimari. In caso di successione, quindi, i beni del de cuius saranno suddivisi tra tutti i legittimari compreso il partner e che a tutti gli altri andrà solo la parte testamentaria dell’eventuale quota disponibile. Inoltre il partner ha diritto alla reversibilità di un’eventuale pensione, TFR e altre indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del Codice Civile.

Si può quindi concludere che nella successione, le coppie di fatto che rientrano nella categoria delle unioni civili di persone dello stesso sesso hanno diritti del tutto equiparabili a quelle previste per il matrimonio.

 

 

COPPIE DI FATTO, SUCCESSIONE E ALTRI DIRITTI

 

Nel momento in cui due persone decidono di rientrare nella categoria delle coppie di fatto, successione e altri diritti sono quindi elementi che devono essere attentamente valutati. Non solo, ma qualora si scelga di rinunciare all’opzione dell’unione civile, sarà necessario porre attenzione alla necessità di dimostrare la convivenza di fatto. Per evitare di non poter accedere nemmeno ai già limitati diritti che la normativa concede a questo tipo di rapporto.

Per quanto riguarda la successione le coppie di fatto che non rientrano nella categoria delle unioni civili sono infatti già penalizzate. La mancanza di una prova documentata relativa alla reale esistenza di una rapporto di convivenza rischia di complicare ulteriormente le cose.

Per ufficializzare la situazione, è necessario effettuare la registrazione anagrafica della coppia di fatto presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza. La cosa curiosa è che questa dichiarazione può essere fatta da uno solo dei due componenti della coppia di fatto. Basta che questi compili il modulo allegando la copia di un documenti di identità, ma non senza aver comunicato la sua intenzione di registrarsi all’altro componente della coppia di fatto con una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC (cioè un’e-mail avente valore legale).

Il Comune verificherà se vi sono le condizioni di iscrizione e, se tutto sarà in regola, procederà. A questo punto, la coppia avrà un certificato di residenza e un certificato dello stato di famiglia che attesterà l’esistenza di una convivenza di fatto. Ulteriori prove di convivenza potrebbero inoltre essere un mutuo cointestato o la presenza di figli.

 

Diritti dei conviventi non sposati

 

Se quindi i diritti di successione delle coppie di fatto escludono i diritti dei conviventi non sposati dalle opzioni previste, questi però non sono del tutto abbandonati a se stessi.

Il convivente di fatto, non è considerato “un estraneo”. Per esempio, il comma 49 della citata legge Cirinnà prevede che “in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite”.

Quindi il convivente superstite può essere risarcito della perdita affettiva a materiale subita. La normativa inserisce in modo evidente i diritti dei conviventi non sposati in una posizione intermedia tra quella di estranei (senza legami affettivi, familiari o di altro tipo) e coniugi.

Un altro aspetto non trascurabile è che (comma 50), “i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”. In questo caso la legge lascia ampia discrezionalità agli interessati. Ma va da sé che il contratto non può – in sede di successione o eredità – ledere gli interessi di eventuali eredi legittimi.

 

 

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EREDITÀ, CONVIVENTI REGISTRATI O NON REGISTRATI

 

Grazie alla Legge Cirinnà i conviventi superstiti non sono del tutto abbandonati a se stessi come accadeva in precedenza. Spesso infatti capitava che alla morte di uno dei due, gli eredi legittimi cacciassero via il sopravvissuto dalla casa in cui aveva convissuto anche per decenni, contribuendo con le proprie risorse alla sua manutenzione e al suo mantenimento.

Per l’eredità, conviventi registrati o non registrati all’anagrafe rischiano ancora di ritrovarsi in una situazione simile. Ma non si tratta solo di successione. Coppie di fatto anche non registrate godono comunque di alcuni diritti essenziali in caso di morte dei uno dei due conviventi. Tra questi il “diritto di abitazione per un tempo ragionevole” (gli eredi non possono più buttare fuori il sopravvissuto da un giorno all’altro, pur non essendovi alcun diritto ereditario sulla casa), il diritto al subentro nel contratto di affitto, il diritto all’affidamento dei figli e, in caso di stranieri, il diritto al permesso di soggiorno.

 

 

Eredità delle coppie di fatto non conviventi

 

Vi sono poi altri casi specifici che possono essere presi in considerazione quando si tratta di eredità delle coppie di fatto. Ma, meglio dirlo subito, si tratta di casi in cui i diritti sono estremamente limitati, se non assenti. Se infatti ipotizziamo, nell’ambito di una successione delle coppie di fatto, ipotetici diritti di una compagna non convivente (o di un compagno), è evidente che non rientra in nessuno dei due casi citati in precedenza.

Infatti la normativa è chiara. Per le unioni civili, al comma 9 si fa riferimento all’obbligo, in fase di registrazione all’anagrafe, di indicare la residenza, mentre il successivo comma 11 è esplicito nell’indicare “l’obbligo di coabitazione”. Per quanto riguarda i conviventi di fatto, poi, l’obbligo è implicito nella loro stessa denominazione. I “fidanzati” che non convivono, insomma, non possono vantare alcun diritto successorio.

 

 

COPPIE DI FATTO, EREDITÀ DIFFICILE

 

Per le coppie di fatto, eredità, successione e garanzia di una vecchiaia serena sono elementi complessi. Che si intrecciano in modo complesso e il più delle volte sfavorevole. Pur attraverso una progressiva evoluzione normativa e di costumi, la società ha finora scelto di considerare i matrimonio come la forma “normale” o comunque privilegiata di unione tra due persone. Relegando le altre forme a situazioni precarie o complementari.

L’introduzione delle unioni civili ha creato una forma intermedia, che vede gran parte dei diritti coniugali riconosciuti. Ma per una coppia di fatto convivente non registrata restano molte limitazioni. Il fatto che per la coppia di fatto eredità e successione siano chimere, lo si deve anche alla normativa sulla successione. Che identifica chiaramente gli “eredi legittimari”. Cioè quegli eredi che hanno il diritto ad ereditare qualunque cosa succede ed indipendentemente anche dalla volontà del “de cuius”. In particolare si tratta degli articoli 565 e successivi del Codice Civile.

Tra i legittimari, infatti, vi sono in primis coniuge e figli, poi genitori e fratelli. In assenza di questi, si passa agli altri aprenti fino al sesto grado. Infine, in assenza di parenti, l’eredità va allo Stato. Ma per la successione, coppie di fatto o conviventi di fatto non sono contemplati (a meno che facciano parte di un’unione civile).

 

 

Successione coppie di fatto e indegnità

 

C’è poi un caso limite che esclude dalla successione anche chi ne avrebbe teoricamente diritto. Si tratta della clausola dell’indegnità, prevista dall’articolo 463 del Codice Civile, valida sia per la successione delle coppie di fatto sia per tutti gli altri casi. La legge infatti impedisce di prendere parte alla successione ereditaria “a chi ha ucciso volontariamente o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, il suo coniuge o il suo partner dell’unione civile, un suo discendente, un suo ascendente (…)”.

Ma anche “a chi ha commesso a danno di una di queste persone un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio” e “a chi ha denunciato il coniuge, la parte dell’unione civile, i suoi figli, un ascendente per un reato punibile con l’ergastolo o per un reato per il quale la legge prevede la reclusione non inferiore a tre anni, e tale denuncia sia stata accertata come falsa, e quindi calunniosa, in un giudizio penale”.

 

 

DIRITTI COPPIE DI FATTO CON FIGLI

 

In questa analisi si è accennato ai figli in due casi. Quando abbiamo fatto riferimento alla normativa sulla successione delle coppie di fatto e nel paragrafo precedente, in relazione ai casi di indegnità

Ma la presenza di figli spesso cambia le carte in tavola. Perché quando ve ne sono è il loro interesse a prevalere davanti alla legge. Bisogna distinguere però tra i diritti dei figli nati all’interno di una coppia di fatto, e i diritti delle coppie di fatto con figli. In particolare per quanto riguarda i diritti di successione.

I diritti dei figli nei confronti dei genitori infatti non cambiano, qualunque forma prenda il rapporto della coppia. Sposata o non sposata, di fatto, convivente, unione civile, separata, divorziata… i doveri dei genitori verso i figli e il loro diritto alla successione permane in ogni caso.

Ma anche per quanto riguarda l’eredità delle coppie di fatto con figli, i diritti dei conviventi non vengono modificati. Ciò significa che vale tutto ciò che abbiamo indicato finora.
In pratica, in caso di morte di un componente di una coppia di fatto, i figli ereditano la parte stabilita dalla legge (indipendentemente dalla presenza di un testamento).

Per il convivente, invece, la successione è regolata dalla legge Cirinnà. Se vi è un’unione civile ne ha diritto, se invece si tratta di convivenza di fatto non ne ha diritto.

 

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