Consulente finanziario e truffa: il caso dei rendiconti falsi nascosti ai clienti

Un consulente finanziario falsifica i rendiconti e nasconde perdite ai clienti. I casi più recenti e cosa fare se temi una truffa

Nel 2025 torna purtroppo di grande attualità la vicenda di un consulente finanziario che truffa i suoi clienti.

Le cronache recenti hanno riportato alla ribalta casi clamorosi come quello di Bolzano, dove un professionista vicentino – in servizio per oltre quindici anni in una filiale altoatesina di un grande istituto nazionale – è indagato per un ammanco stimato in almeno 20 milioni di euro ai danni di imprenditori e risparmiatori locali.

Settembre 2025: secondo il Corriere dell’Alto Adige un consulente altoatesino avrebbe fornito per anni rendicontazioni falsificate, mostrando ai clienti presunti patrimoni milionari mentre sui conti reali restavano poche migliaia di euro. A un investitore fece credere di possedere 5 milioni quando in realtà aveva 70mila euro; a un altro presentò un prospetto da oltre 100 milioni, mentre il saldo effettivo era inferiore al mezzo milione.

Il castello è crollato solo quando il nuovo consulente subentrato ha mostrato i documenti reali. Da lì, perquisizioni, sequestri, una sospensione cautelare di 180 giorni e un’indagine per truffa continuata aggravata, furto pluriaggravato e intermediazione abusiva. Un quadro che si è ulteriormente aggravato con l’interrogatorio di novembre 2025, quando – riporta La Voce del Trentinol’ex consulente ha ammesso di aver falsificato i rendiconti, gonfiato i valori dei portafogli e nascosto le perdite reali, ottenendo premi di produzione grazie a risultati inesistenti.

 

Un caso recente che riapre una domanda cruciale: quanto sono davvero tutelati i risparmiatori?

 

Vicende come questa, che oggi scuotono l’opinione pubblica, mostrano quanto sia fragile il rapporto tra cliente e consulente quando mancano controlli adeguati e trasparenza. E rendono ancora più significativo rileggere storie precedenti, come quella del 2019, in cui una consulente finanziaria abilitata all’offerta fuori sede di Parma arrivò a costruire per anni rendiconti falsi pur di non confessare ai suoi clienti le perdite subite. Un caso che allora appariva eccezionale ma che, alla luce degli episodi recenti, assume contorni inquietantemente attuali.

“Mi spiace, ci tengo davvero a voi, ma non ho mai avuto il coraggio di dirvi che perdevate e non sono mai riuscita a farvi recuperare”. Così la consulente finanziaria abilitata all’offerta fuori sede aveva lasciato scritto in un biglietto ai suoi clienti dopo 13 anni.

 

Rendiconti falsi: come una consulente finanziaria ha nascosto anni di perdite

 

Fino a quando non è stata radiata dall’Albo dei Promotori Finanziari, ogni due mesi la consulente di Parma abilitata all’offerta fuori sede andava a casa dei clienti, una coppia di coniugi, portava i rendiconti e si faceva consegnare quelli che ricevevano dalla banca. Il motivo? Secondo la consulente abilitata all’offerta fuori sede la documentazione inviata dalla banca non era “di immediata comprensione, chiara e aggiornata”.

La documentazione che portava la consulente abilitata all’offerta fuori sede ai clienti era completamente falsa. I coniugi hanno impiegato anni per capire che il patrimonio che pensavano di avere presso la banca era, nel caso della moglie, di un terzo inferiore, mentre al marito era andata molto peggio: sul conto della banca vi erano solo poche migliaia di euro.

Il rapporto tra la consulente abilitata all’offerta fuori sede e i due coniugi inizia nel 1998 e va avanti per anni senza intoppi. Ogni due mesi la consulente va a casa dei clienti. Per dieci anni il comportamento della consulente è corretto. Poi con la crisi finanziaria seguita al fallimento di Lehman Brothers i coniugi subiscono perdite pesanti.

La consulente di Parma abilitata all’offerta fuori sede non comunica la perdita ai clienti, inizia la truffa: a partire dal 31 dicembre 2008 iniziare a “aggiustare” i rendiconti per occultare la perdita subita dai clienti sugli investimenti. Nel 2011 i due clienti apprendono che la loro consulente è stata radiata dall’Albo dei Consulenti.

Recatisi in banca, la moglie scopre che al posto di un patrimonio che credeva di 145.573,81 euro sul conto aveva 44.515,11 euro. Lui, al posto di 97.265,79 aveva appena 2.246,42 euro.

 

Il ruolo dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie nel caso di truffa

 

Quando scoprono di aver subito una perdita dell’80% sui propri investimenti occultata con false rendicontazioni, i coniugi presentano una querela per truffa nei confronti della consulente abilitata all’offerta fuori sede.

La Procura, pur riconoscendo che la documentazione bancaria contraffatta dalla consulente costituisce un reato, non procede nei confronti della consulente perché la querela era stata tardiva e mancava l’elemento dell’ingiusto profitto.

Così il cliente superstite (nel frattempo la moglie è venuta a mancare) ha cercato di rivalersi sulla banca facendo ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), un organismo costituito nel 2016 dalla Consob per la “risoluzione delle controversie tra investitori “retail” (ovvero privati) e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.”

Un’alternativa quella del ricorso all’ACF rispetto a intentare presso il Tribunale una causa di risarcimento contro il promotore finanziario. L’Arbitro per le Controversie Finanziarie il 2 agosto scorso con la decisione numero 1781 ha reso nota questa vicenda e il suo giudizio in merito al risarcimento richiesto dalla famiglia di investitori.

 

La responsabilità della banca quando il consulente inganna il cliente

 

Chiamata in causa dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie la banca ha cercato di lavarsene le mani adducendo che non era responsabile per il comportamento della sua consulente abilitata all’offerta fuori sede, in quanto l’istituto mandava regolarmente a casa dei clienti la documentazione corretta. Inoltre – aggiungeva la banca – le perdite subite dai clienti non erano state cagionate né da investimenti inadatti al loro profilo di rischio e nemmeno da somme di cui si era appropriata la consulente abilitata all’offerta fuori sede. Rischi del mestiere insomma secondo la banca!

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha dato in massima parte ragione alla banca. I coniugi non hanno mai ottenuto la cifra che pensavano di avere in base ai finti rendiconti che la consulente abilitata all’offerta fuori sede portava loro a casa.

 

Banca risponde dei danni causati da consulenti abilitati all’offerta fuori sede

 

L’intermediario è stato condannato a rifondere al coniuge superstite (il marito) solo la somma di 17.451,61 euro più altri 2.338,52 euro di rivalutazione monetaria. Risulta, leggendo il ricorso, che l’Arbitro ha calcolato il danno considerando le sole perdite ulteriori subite dai clienti dopo che la consulente abilitata all’offerta fuori sede (dal 31 dicembre 2008) ha iniziato a truccare i rendiconti.

La logica è: se i coniugi avessero saputo subito delle perdite subite, con ogni probabilità avrebbero interrotto gli investimenti ed evitato di perdere altri soldi.

Per il danno causato dalle false rendicontazioni la banca è stata quindi ritenuta responsabile in solido con la consulente dal momento che la consulente abilitata all’offerta fuori sede per il suo ruolo aveva accesso alla modulistica dell’intermediario e questo “ha permesso alla consulente di realizzare delle contraffazioni dei report, non percepibili come tali dal ricorrente e dalla moglie”. Inoltre tutto quello che aveva fatto la consulente rientrava nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui era investita. Una vicenda che consente di fare diverse riflessioni.

 

Perché alcuni risparmiatori diventano vittime di truffe finanziarie

 

I coniugi vittime di questa truffa sono stati forse troppo fiduciosi nei confronti della loro consulente tanto da non aver mai aperto (o capito o confrontato) i rendiconti inviati dalla banca con quelli che lei gli portava. Si sarebbero anche accorti in questo caso che il loro profilo di rischio era stato alterato.

La consulente abilitata all’offerta fuori sede ha probabilmente avuto buon gioco nel falsificare i rendiconti, grazie a una bugia tutto sommato credibile ovvero che i rendiconti (inviati per posta) che i coniugi ricevevano erano ormai datati. Che fossero anche di difficile comprensione non è difficile crederlo per chi abbia dimestichezza con la materia e ne abbia visto qualcuno di questi rendiconti sugli investimenti predisposti da molte banche e reti di vendita che in effetti non sembrano agevolare la facile comprensione.

 

Molte banche e reti di vendita non permettono di vedere online ai clienti in tempo reale la propria posizione e producono rendiconti di difficilissima comprensione fatti di decine e decine di pagine in cui le informazioni su quanto rende l’investimento non sono di facile lettura. Una mancanza di trasparenza che a pensar male sembra fatta proprio per rendere il consulente indispensabile per capire come sta andando il proprio investimento.

 

Con tutte le conseguenze che questo può avere, visto che il consulente abilitato all’offerta fuori sede (rispetto al consulente indipendente che non detiene strumenti finanziari della clientela) può in modo naturalmente doloso fare parecchie operazioni pericolose.

Tutte cose che un consulente indipendente non potrebbe mai fare mentre un consulente abilitato all’offerta fuori sede sì. Il 99% dei consulenti presenti nell’Albo è un consulente abilitato all’Offerta Fuori Sede ed è quindi abilitato a ricevere e trasmettere ordini per conto dei clienti e a portargli a casa la rendicontazione degli investimenti effettuati.

 

condannata consulente finanziaria abilitata offerta fuori sede Antonella Lambri Sanpaolo Invest

 

Naturalmente la maggior parte dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede non mettono le mani nei conti dei propri clienti, non falsificano le firme, non presentano false rendicontazioni, nè effettuano operazioni non autorizzate. Ma anche nelle banche più famose non mancano truffe clamorose.

Nel 2019 la consulente numero 1 del Sanpaolo Invest Antonella Lambri fu accusata di aver acquisito somme di pertinenza dei clienti, rilasciato alla clientela rendicontazioni false, falsificato le firme dei clienti e effettuato operazioni non autorizzate.

Il Gup del tribunale di Parma, Sara Micucci, ha poi condannato la Lambri a quattro anni di reclusione e mille euro di multa, accogliendo il patteggiamento tra Procura e difesa. Le imputazioni — truffa e furto pluriaggravati, tentata truffa, falso, abusivismo finanziario e sostituzione di persona — riguardavano irregolarità commesse fino al 2019, con guadagni indebiti per oltre tre milioni di euro in due anni e mezzo.

Il gruppo Fideuram aveva inviato a Parma una task force per assistere oltre 700 clienti, di cui 220 direttamente coinvolti nell’inchiesta, e per i rimborsi ora dovranno essere avviate le cause civili individuali.

 

False rendicontazioni: stessi rischi per consulenti indipendenti e abilitati all’offerta fuori sede?

 

Non si può negare che i consulenti indipendenti (che rappresentano meno dell’1% degli iscritti all’Albo) non possono fare nulla di tutte queste attività e i clienti hanno una rendicontazione fatta da un soggetto distinto che non è certo così facilmente alterabile o confondibile anche perchè non può avere alcun legame “commissionale” o di “collocamento” con chi effettua la consulenza.

Qualche dubbio è lecito sull’efficacia e la tempestività dei controlli delle “case madri” ovvero banche e reti di vendita, sui loro consulenti abilitati all’offerta fuori sede, visto che in molti casi di risparmio tradito degli ultimi anni i comportamenti scorretti si sono scoperti dopo molto tempo e molte perdite di clienti truffati e conoscendo un po’ come va il mondo solo un numero limitato di casi viene alla luce.

Casa madre responsabile in solido con il consulente abilitato offerta fuori sede

 

In teoria ogni banca e rete di vendita (ovvero la casa madre per cui il consulente abilitato all’offerta fuori sede lavora) è responsabile in solido con il proprio consulente per i reati (come la truffa) di natura penale oltre che per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, di informazione e quando il consulente non agisce nell’interesse dei clienti. Peccato che poi regolarmente di fronte alle cause intestate dai clienti contro gli intermediari o ai ricorsi di fronte all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, e questo caso è un esempio, banche e reti di vendita cerchino spesso di “smarcarsi” dai propri consulenti cercando di opporre tutte le ragioni possibili per non rifondere il danno subito dai clienti.

 

La “doppia vita” del consulente finanziario e il peso psicologico delle perdite

 

Una parola anche per i consulenti vittime dell’idea distorta che in questo mestiere (che ben conosco facendolo da molti anni come indipendente) si possano promettere guadagni o evitare ai propri clienti di subire perdite. Non si può.

Nel bel libro di Stefano Elli “Gli stangati” (Il Sole 24 Ore) si parla della sindrome del bugiardo dalla “doppia vita” che colpisce una percentuale molto risicata di consulenti abilitati all’offerta fuori sede che improvvisamente si trovano “psicologicamente impreparati nel comunicare ai propri clienti perdite subite su investimenti”.

E lì inizia la doppia vita racconta Elli “Per evitare di affrontare e gestire una situazione prevedibilmente fonte di stress e presumibilmente di perdita dell’interlocutore, non trovano di meglio che “coprire” la perdita mettendo mano al portafoglio di altri clienti, nella quasi sempre illusoria speranza di riuscire in seguito a ripianare l’ammanco”. O in alcuni casi truccando le rendicontazioni, come ha fatto la consulente di Parma che come ha scritto nel bigliettino lasciato ai clienti non ha mai avuto il coraggio di dirgli che perdevano e non è mai riuscita a farli recuperare.

 

Cosa imparare dal caso: come proteggersi da un consulente finanziario scorretto

 

Perché questa sindrome della doppia vita colpisce più facilmente il consulente abilitato all’offerta fuori sede (prima chiamato promotore finanziario)? Semplice: il cliente del consulente indipendente riceve una rendicontazione da un soggetto completamente terzo (il cliente del consulente indipendente opera con la propria banca o intermediario)  c’è una netta separazione dei ruoli tra banca e consulente.

Il consulente indipendente è messo oggettivamente nella condizione di non poter nuocere al cliente nè può avere un conflitto d’interesse “strutturale” con il cliente e non a caso nei Paesi finanziariamente più evoluti questo è il modello di riferimento del settore.

Per il consulente abilitato all’offerta fuori sede (il modello dominante di consulenza in Italia) la situazione è più scivolosa: è dominus della consulenza e ha facile accesso alla rendicontazione. Tutto è in capo allo stesso soggetto. Più trasparenza e più facilità di lettura delle proprie posizioni renderebbero i clienti meno vittime di casi di risparmio tradito.

Certo ci sarebbe uno scotto da pagare per la banca, la rete di vendita e lo stesso consulente. Un legame meno forte con il proprio cliente. Con quali conseguenze? Un cliente più attento e consapevole dei risultati e’ un cliente magari meno fedele e anche più emotivo. La trasparenza e la finanza comportamentale non vanno a braccetto. Anzi remano in direzione ostinata e contraria. Compito di banche e reti di vendita risolvere, riflettere e infine trovare una soluzione per evitare una perdita di fiducia verso il sistema della consulenza finanziaria su qualsiasi base venga fatta. Se i consulenti abilitati all’offerta fuori sede piangono, gli indipendenti non ridano: siamo tutti sotto lo stesso tetto.

Salvatore Gaziano

Responsabile Strategie di Investimento di SoldiExpert SCF

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